Associazione sindacale agenti rappresentanti di commercio della provincia di Rimini

IL CONTRIBUTO ENASARCO E GLI OBBLIGHI DELLA MANDANTE

10/04/2019
IL CONTRIBUTO ENASARCO E GLI OBBLIGHI DELLA MANDANTE

UN’IMPORTANTE SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN FAVORE DEGLI AGENTI DI COMMERCIO

La Corte di Cassazione con Sent. n.4226 del 13/2/2019 accogliendo il ricorso di un nostro associato difeso dallo Studio Legale dell’ASARCO USARCI di Rimini ha posto finalmente fine ad una contestata interpretazione della legge che riguardava gli adempimenti connessi ai versamenti dei contributi previdenziali ENASARCO (art.7 della Legge n.12 del 1973 poi ripreso all’art.8 quarto comma del nuovo Regolamento delle attività istituzionali del 22/12/2010 n.95 e successive modificazioni).

Spesso accade infatti che alcune mandanti non osservano i termini e le modalità di applicazione dei contributi previdenziali Enasarco fino ad ometterne il versamento. Si possono presentare in questi casi differenti situazioni di inadempimento:

1) In pendenza di rapporto trattengono la parte del contributo di previdenza a carico dell’agente di commercio al momento del pagamento della fattura provvigioni ma non lo versano alla Fondazione

2) In pendenza di rapporto non trattengono il contributo pur pagando regolarmente le provvigioni all’agente

3) In pendenza di rapporto non pagano regolarmente in tutto od in parte le provvigioni ed ovviamente non trattengono neppure il contributo a carico dell’agente

4) Cessato il rapporto non versano all’Enasarco i contributi che hanno trattenuto sulle provvigioni dell’agente oppure hanno omesso anche il pagamento delle provvigioni ed ovviamente in questo caso non hanno trattenuto neppure i contributi previdenziali a carico dell’agente.

In questa diverse fattispecie si determinano quindi violazioni del Regolamento ENASARCO che detta le modalità di ritenzione e versamento dei contributi previdenziali.

Se prima le mandanti cessato il rapporto si ritenevano nel diritto di addebitare all’agente la quota contributiva non trattenuta al momento del pagamento del corrispettivo ora con la citata sentenza la Cassazione mette fine alle diverse interpretazioni e pone a carico delle mandanti inadempienti anche la parte di contributo previdenza dovuta dall’agente. Ovviamente la situazione si presenta più problematica se l’agente è ancora in rapporto con la mandante la quale è in condizione di trattenere dai crediti vantati dallo stesso anche la quota del contributo che non ha trattenuto al momento del pagamento delle provvigioni pregresse.

Con la citata sentenza la Cassazione mette così fine ad interpretazioni e pretese delle preponenti che non hanno osservato le norme regolamentari della Fondazione ENASARCO:  non sarà più possibile per loro rivalersi  per la parte contributiva previdenziale a carico dell’agente.

UN PROBLEMA PER GLI AGENTI DI COMMERCIO CHE VORREBBERO ANDARE IN PENSIONE INPS CON LA QUOTA 100

La domanda di pensione anticipata INPS con la cosi detta quota 100 viene accolta soltanto se vengono osservate dai richiedenti le seguenti condizioni: non essere più dipendenti o possessori di partita iva se lavoratori autonomi all’atto di presentazione della domanda, non potranno inoltre possedere un reddito di lavoro autonomo esclusivamente occasionale non superiore ad €. 5.000 lordi annui.

Se l’agente di commercio è interessato a presentare questa domanda sia che cessi l’attività sia che intenda continuarla si troverà di fronte a problemi insormontabili dettati dalla necessaria cessazione della partita iva e dallo stringente vincolo dei 5.000 euro lordi di lavoro autonomo occasionale che possono essere percepiti entro l’anno successivo alla presentazione della domanda.

Quindi l’agente che intende di cessare l’attività  e recedere dal contratto per motivo di pensionamento avrà seri problemi nel vedersi riconoscere l’ indennità suppletiva di clientela e/o meritocratica da parte della ditta mandante, oltretutto per lui sarebbe anche problematico rispettare il preavviso infatti sia la rinuncia alla partita iva che la cessazione alla Camera di Commercio dovrebbe quanto meno coincidere con la data di presentazione della domanda quota 100

Dovrà essere necessariamente risolto un triplo problema: l’agente non può chiedere il riconoscimento delle indennità di fine rapporto per motivi di pensionamento viste le modalità ed i termini per l’invio della domanda, vi è un problema sui termini di preavviso in caso di recesso e di liquidazione successiva delle provvigioni non più ivate e delle indennità di fine rapporto ( Firr, clientela e/o meritocratica) che comunque se liquidate non devono superare €. 5.000  Una situazione questa veramente impossibile da risolvere. Il legislatore dovrebbe correggere la norma della pensione anticipata quota 100 che per alcuni lavoratori autonomi è veramente inutilizzabile. Lo faranno ?

QUOTE ASSOCIATIVE ASARCO USARCI RIMINI 2019

Per ditte individuali €. 100 ; Per società di agenzia €. 120 ; Per agenti pensionati non più in attività €. 50

La quota può essere versata direttamente in Segreteria oppure mediante bonifico bancario con indicati i propri dati di identificazione intestato ad ASARCO RIMINI Banca Popolare Emilia Romagna Ag.1  Iban: IT 08 R 05387 24202 000001002777

ASSISTENZA LEGALE E CONTRATTUALE PER I SOCI AGENTI DI COMMERCIO
L’Avv.Massimo Battazza del Foro di Rimini ed il Dott.Maurizio Berardi e Dott.Enrico Berardi ricevono gli agenti di commercio presso la nostra sede di Rimini ogni venerdì pomeriggio previo appuntamento telefonico con la nostra segreteria: tel. 0541770118