Associazione sindacale agenti rappresentanti di commercio della provincia di Rimini

LA FATTURA ELETTRONICA DAL 1 GENNAIO 2019

05/10/2018
LA FATTURA ELETTRONICA DAL 1 GENNAIO 2019

SEI PRONTO PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA?

Dal 1° gennaio 2019 le fatture emesse e ricevute da tutti i soggetti titolari di partita iva residenti in Italia potranno essere emesse solo in formato elettronico.

L’obbligo di fattura elettronica, vale sia nel caso in cui la cessione del bene e la prestazione del servizio è effettuata tra soggetti titolari di partita IVA (operazione B2B Business to Business) sia nel caso in cui la cessione o prestazione è effettuata nei confronti di un privato consumatore finale (operazione B2C Business to Consumer).

 CHE DIFFERENZA C’E’ TRA UNA FATTURA CARTACEA ED UNA ELETTRONICA?

La fatturazione elettronica si differenzia da una fattura cartacea per i seguenti aspetti:

  • Va redatta utilizzando un software apposito tramite computer, Tablet o smartphone;
  • Deve essere trasmessa elettronicamente al cliente attraverso il sistema denominato “di interscambio” (SDI).

COME FACCIO AD EMETTERE UNA FATTURA IN FORMATO “ELETTRONICO”?

Per quanto riguarda la compilazione della fattura, gli associati che si servono del servizio contabile/fiscale della nostra Associazione avranno a disposizione un software di compilazione accessibile dal loro computer o Tablet o smartphone. Il programma è di facile ed immediato utilizzo: la fattura viene impostata in automatico, occorre solo selezionare il cliente da un menù a tendina e indicare l’imponibile. Automaticamente il software attribuirà la data e il numero progressivo della fattura, applicando IVA, ritenuta di acconto e contributo Enasarco se presente.

Compilata la fattura, il “sistema di interscambio” si occuperà della “verifica” della correttezza dei dati inseriti in fattura (esistenza della partita iva del cliente) e successivamente provvederà alla “consegna” telematica della fattura all’indirizzo pec o “codice destinatario” indicato dal cliente. Consegnata la fattura, il soggetto emittente potrà stampare una ricevuta di avvenuto recapito.

In definitiva quindi i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee indicando anche l’ indirizzo telematico al quale il cliente vuole che sia spedita la fattura.

COSA È IL “QR CODE” E A COSA SERVE?

Al fine di agevolare lo scambio dei dati anagrafici/fiscali tra cliente e fornitore, l’Agenzia Entrate mette a disposizione di tutti i titolari di partita iva un CODICE A BARRE che racchiude tutte le informazioni fiscali del soggetto (nome cognome, ragione sociale, numero di partita iva, indirizzo della sede, indirizzo pec e codice destinatario). Di fatto il QR code è una sorta di “biglietto da visita” che riporta tutti i dati necessari per l’emissione della fattura.

Esibendo dal telefonino l’immagine del proprio “QR code”, il fornitore potrà acquisire i vostri dati fiscali e sarà facilitato ad emettere la fattura elettronica in tempo reale. Così specularmente voi dovrete richiedere ai vostri clienti il loro “QR CODE” al fine di acquisire i loro dati anagrafici/fiscali.

Esempio di QR Code

Ciascuno può richiedere il proprio QR code recandosi presso Agenzia Entrate oppure più semplicemente tramite il proprio “cassetto fiscale” oppure tramite consulenti od associazioni di categoria che prestano assistenza tributaria.

LA NOVITÀ DELLA MANOVRA FINANZIARIA CHE PUÒ INTERESSARE ANCHE UNA PIÙ LARGA PLATEA DI AGENTI DI COMMERCIO: AUMENTANO I MASSIMALI PER I PICCOLI CONTRIBUENTI IN REGIME FORFETARIO

Nella nostra precedente mail inviata il  31 luglio u.s. avevamo manifestato l’esigenza di rivedere le restrittive norme che riguardano le piccolissime partite iva ed compresi gli agenti e rappresentanti di commercio interessati alle condizioni agevolate previste dal regime riservato ai contribuenti “minimi” e dei forfetari”.

Da pochi giorni il Consiglio dei Ministri ha approvato la nuova Manovra Finanziaria e la Nota di Aggiornamento del DEF 2019 che è stata inviata alle Camere che dovranno approvarla entro il prossimo 31 dicembre. Esamineremo quindi la parte che riguarda in particolare il nuovo trattamento fiscale che interessa le piccole partite iva :

Per i contribuenti che potranno essere ammessi al regime minimo e forfetario verrà rivisto il tetto massimo dei ricavi lordi elevato dagli attuali €. 25.000 (per gli agenti di commercio) a €. 65.000 sulla base dei ricavi lordi dichiarati nel 2018.

E’ prevista l’applicazione dell’aliquota Flat Tax del 15 %. Il reddito imponibile degli intermediari di commercio da assoggettare a Flat Tax si determinerà deducendo dall’ammontare dei ricavi lordi annui la percentuale forfetaria del 38% a titolo di spese oltre all’importo dei contributi previdenziali obbligatori pagati in corso d’anno (per gli agenti di commercio contributi INPS ed Enasarco). L’aliquota delle Flat Tax sarà invece fissata al 5 % per le start up che riguardano i giovani under 35 e per gli over 55.