Decidere se scegliere il forfetario prima di emettere la nuova fattura provvigioni 2019
11/02/2019IL NUOVO REGIME FORFETARIO NON SEMPRE CONVIENE ALLE PICCOLE PARTITE IVA
A partire dal 2019 i contribuenti con ricavi lordi inferiori ad €. 65.000 ammessi al regime forfetario possono essere le imprese in contabilità semplificata, in contabilità ordinaria, in regime di vantaggio e gli esercenti arti e professioni salvo alcune eccezioni: non possono accedere al regime forfettario i soggetti che sono contemporaneamente soci in società di persone, collaboratori nell’impresa familiare, soci in associazioni professionali, che controllano direttamente od indirettamente una SrL che svolge la stessa attività esercitata dal soggetto forfetario oppure quando a partire dal 2019 l’attività in regime forfetario si esercita prevalentemente nei confronti dell’attuale datore di lavoro o che lo sia stato nei due anni precedenti. Inoltre il divieto riguarda anche coloro che hanno residenza extra UE oppure che svolgono altre particolari attività (di lunga elencazione).
Queste in breve le regole:
1) Le fatture provvigioni emesse dagli agenti forfetari – non sono soggette ad iva – non sono soggette alla ritenuta di acconto IRPEF. Sulla fattura rimarrà ovviamente indicato e conteggiato il contributo previdenziale Enasarco per la quota a carico dell’agente. I forfetari non sono tenuti ad effettuare la ritenuta di acconto IRPEF sulle fatture di compensi pagati a collaboratori (sub agenti, procacciatori, professionisti…). Gli agenti ed intermediari di commercio forfetari detraggono dai ricavi lordi a titolo di costi e spese una percentuale fissa del 38 % cui si sommano anche i contributi previdenziali INPS e quelli ENASARCO. Sul reddito netto così determinato viene applicata la cosi detta flat tax del 15 % che sostituisce l’imposta progressiva IRPEF, l’addizionale regionale e l’addizionale comunale. Per le nuove partite iva, chiamate start up, per i primi cinque anni di attività la flat tax è ridotta al 5%.
2) Al contriibuente forfetario è data facoltà di ridurre del 35% il contributo obbligatorio INPS ma questa scelta ovviamente inciderà ovviamente sul calcolo della futura pensione.
3) I contribuenti forfetari non sono tenuti ad emettere nè a richiedere le fatture in formato elettronico, rimane l’obbligo di emissione, ricezione, numerazione e conservazione ai fini di un eventuale controllo fiscale. Sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi con modello UNICO. Tecnicamente potrebbero anche non documentare costi e spese va però tenuto presente che nella dichiarazione dei redditi tali contribuenti devono indicare l’ammontare di alcune spese specifiche sostenute nell’esercizio dell’attività ciò per fugare dubbi circa l’effettivo svolgimento della prestazione.
Per valutare se conviene aderire al regime forfetario occorre comunque considerare quanto segue: con la flat tax al 15 % se non si percepiscono altri redditi da dichiarare in Unico non si possono utilizzare le detrazioni e deduzioni d’imposta (ad esempio le detrazioni IRPEF per familiari a carico e di lavoro autonomo, le deduzioni personali (spese mediche, spese per ristrutturazioni edilizie, spese scolastiche, interessi sui mutui ipotecari, fondi pensione, assicurazioni infortuni, spese per risparmio energetico ecc.) Inoltre in regime forfetario si perde ovviamente la detraibilità dell’imposta IVA sui costi e spese e sull’acquisto, sulle locazioni e sui noleggi dei beni strumentali. Quindi tutti i costi aziendali documentati, comprese le quote di ammortamento devono essere considerati inclusi nella detrazione forfettaria del 38 %. Da tenere presente che per i beni strumentali di valore superiore ad €. 500 compresi ovviamente gli autoveicoli acquistati dopo l’anno 2014 per i quali era stata detratta l’iva, con il passaggio in regime forfetario tale imposta va restituita in quote rapportate ai cinque anni di periodo residuo di ammortamento del bene. In conclusione gli agenti che nell’esercizio dell’attività dichiarano costi d’impresa/professione di ammontare massimo intorno al 38% dei ricavi lordi e che non hanno familiari fiscalmente a carico e neppure costi ed oneri deducibili rilevanti possono avere convenienza ad optare per il forfait. Si tenga inoltre presente che i forfetari evitano anche i pesanti adempimenti di emissione delle fatture in formato elettronico.
Il nostro servizio di assistenza contabile/sindacale ha predisposto per i clienti associati uno calcolo personalizzato che permette di valutare se ed in quale misura vi sia convenienza nell’optare per la contabilità forfetaria.
I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ENASARCO DI COMPETENZA 2019
Sono pari al 16,50% dei corrispettivi costituiti da provvigioni, premi e rimborsi spese fatturati dagli agenti di commercio (8,25% a carico dell’agente ed 8,25% a carico della ditta mandante). I massimali ed i minimali annui per i monomandatari o plurimandatari per il momento sono da aggiornare, siamo in attesa di conoscere la loro rivalutazione Istat.
ASSOCIARSI ALL’ASARCO USARCI RIMINI – quote associative 2018 – 2019
Ricordiamo ai colleghi che rimanere associati significa anche versare la quota associativa annuale di €. 100 per gli agenti che operano individualmente ed €. 120 per le società di agenzia. Ai soci che si sono “dimenticati” il pagamento della quota 2018 sta per essere recapitato con scadenza fine mese di febbraio l’avviso di pagamento maggiorato di €. 2,50 che riguarda la quota pregressa 2018 rimasta ad oggi ancora da versare. Per il 2019 la quota associativa pò essere pagata anche con bonifico in favore di Associazione ASARCO USARCI RIMINI
c/o B.P.E.R. Rimini Ag.1 IBAN: IT 08 R 05387 24202 000001002777
Le quote associative sono deducibili dai redditi. I nuovi iscritti 2019 devono indicare nel bonifico della quota associativa 2019 i loro dati anagrafici completi, il codice fiscale, l’indirizzo di posta elettronica oltre ovviamente al numero di recapito telefonico con il settore merceologico nel quale viene svolta l’attività.