Associazione sindacale agenti rappresentanti di commercio della provincia di Rimini

Sanzioni e ricorsi

01/11/2018

La Fondazione Enasarco esercita, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, azioni di vigilanza ispettiva per l’accertamento della natura del rapporto di agenzia e per l’osservanza degli obblighi contributivi da parte delle ditte preponenti (Art. 40 del Regolamento).

Ai fini dell’accertamento dei contributi dovuti dai preponenti, sono conferite alla Fondazione stessa ed ai suoi incaricati le facoltà previste dall’art. 3 del decreto legge 12.9.1983, n. 463, convertito con la legge 11.11.1983, n. 638.

La struttura di vigilanza si articola in un Servizio centrale con compiti di direzione e coordinamento, ed in 19 sedi periferiche distribuite sul territorio nazionale. La forza ispettiva è attualmente costituita da 50 ispettori e funzionari dotati dei poteri di cui alla normativa suddetta.

La vigilanza realizza annualmente circa 5.000 accertamenti presso le ditte preponenti, potendo contare sulla propria rete di sedi periferiche e sistemi informatici di verifica con INPS, Anagrafe Tributaria, Camere di Commercio.

In caso di omissione od evasione dell’obbligo contributivo le ditte inadempienti sono tenute, oltre al versamento dei contributi, anche al pagamento delle sanzioni, nelle misure stabilite dall’art. 38 del Regolamento delle Attività Istituzionali.

La normativa prevede sanzioni ridotte in caso di “ravvedimento operoso” da parte delle ditte preponenti, a condizione che il pagamento dei contributi dovuti avvenga entro dodici mesi dal termine stabilito.

Inoltre prevede una sanzione ridotta nel caso di evasioni accertate dalla Fondazione alle quali faccia seguito il pagamento integrale dei contributi e della sanzione entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell’Enasarco.

L’accertamento ispettivo può concludersi anche con l’attestazione di regolarità contributiva.

Nei casi di incerta qualificazione del rapporto di collaborazione, o di pluralità di mansioni, o di occasionalità della prestazione lavorativa, soltanto la verifica condotta in azienda può definire correttamente la natura del rapporto in atto e/o intercorso.

Avverso il contenuto del verbale può essere inoltrato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento del medesimo:

  • per i verbali aventi ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro, alla Direzione Regionale del Lavoro di Roma – Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro – via Maria Brighenti n. 23, Palazzina D, Cap 00159 (Art. 17, comma 2, Dlgs. 124/04 – Min. Lavoro circ. n. 24 del 24/06/04 – Min. Lavoro circ. n. 10 del 23/03/06);
  • in tutti gli altri casi, al Comitato Esecutivo della Fondazione Enasarco – Roma, Via A.Usodimare n. 31 – (Art. 46 del Regolamento delle Attività Istituzionali in vigore dall’1/1/2012 – G.U. n. 186 del 11/08/2011).

Tutti i versamenti per contributi e sanzioni conseguenti ad accertamento ispettivo devono essere eseguiti con pagamento tramite conto corrente postale n. 18869297 intestato a: Fondazione Enasarco – Versamenti per accertamenti ispettivi.

Le distinte di versamento, in questo caso, sono compilate direttamente dall’ispettore di vigilanza.